Separazione, divorzio e fine di una convivenza possono dare origine a tre diversi obblighi economici: il mantenimento dei figli, il mantenimento del coniuge separato e l'assegno divorzile. Ciascuno ha regole, presupposti e criteri di calcolo propri. In questa guida trovi una sintesi della disciplina vigente e dei principi affermati dalla Corte di cassazione.
| Assegno | Norma di riferimento | Criterio principale |
|---|---|---|
| Mantenimento dei figli | art. 337-ter c.c. | Contributo proporzionale al reddito di ciascun genitore, in base alle esigenze del figlio e ai tempi di permanenza |
| Mantenimento del coniuge separato | art. 156 c.c. | Spetta al coniuge senza adeguati redditi propri e senza addebito; riferimento al tenore di vita matrimoniale |
| Assegno divorzile | art. 5 legge 898/1970 | Funzione assistenziale e compensativo-perequativa (Cass. Sezioni Unite n. 18287/2018) |
Dal 2023, con la riforma introdotta dal d.lgs. 149/2022, i procedimenti di separazione, divorzio e quelli relativi ai figli seguono un rito unificato (artt. 473-bis e seguenti del codice di procedura civile). Le parti devono depositare fin dall'inizio la documentazione sui redditi e sul patrimonio, comprese le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, e, se ci sono figli minori, un piano genitoriale. È inoltre possibile proporre nello stesso procedimento la domanda di separazione e quella di divorzio.
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