L'assegno divorzile è il contributo economico che un ex coniuge può essere tenuto a versare all'altro dopo lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili. È diverso dal mantenimento previsto durante la separazione e, negli ultimi anni, i criteri per riconoscerlo e quantificarlo sono cambiati profondamente.
Secondo l'art. 5, comma 6, della legge sul divorzio, il tribunale dispone l'obbligo di corrispondere un assegno quando l'ex coniuge non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Nel valutarlo considera le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione della famiglia e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi, valutando tutti questi elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Per decenni la giurisprudenza ha usato come parametro il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Nel 2017 la Corte di cassazione (sentenza n. 11504) lo ha abbandonato in favore del criterio dell'autosufficienza economica. L'anno successivo le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287 del 2018, hanno trovato un punto di equilibrio che è tuttora il riferimento: l'assegno divorzile ha una natura assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa.
In concreto il giudice:
L'assegno cessa se il beneficiario si risposa. Con la sentenza n. 32198 del 2021 le Sezioni Unite hanno chiarito che anche una nuova convivenza stabile fa venire meno la componente assistenziale, mentre può restare dovuta la sola componente compensativa, se ne ricorrono i presupposti.
Chi è titolare dell'assegno divorzile e non si è risposato ha diritto, tra l'altro, a una quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge, pari al 40% dell'indennità riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio (art. 12-bis della legge 898/1970).
Le stesse regole si applicano allo scioglimento dell'unione civile, per effetto del richiamo contenuto nella legge 76/2016.
Come l'assegno di separazione, l'assegno divorzile periodico è deducibile per chi lo versa e tassato come reddito per chi lo riceve. L'importo corrisposto una tantum, invece, non è deducibile né tassabile. MoCAMfacile tiene conto delle conseguenze fiscali nel calcolo: scopri come funziona oppure consulta gli esempi di relazioni, che includono casi di divorzio con e senza figli.
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