La casa è spesso il bene più importante della famiglia e il nodo più difficile della separazione. Chi resta nella casa familiare, chi paga il mutuo, chi deve trovare un affitto: sono elementi che cambiano in modo sensibile le risorse dei due genitori e quindi la misura dell'assegno di mantenimento.
Secondo l'art. 337-sexies c.c. il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto prima di tutto dell'interesse dei figli: di regola la casa è assegnata al genitore con cui i figli vivono prevalentemente, anche se è di proprietà dell'altro o di entrambi. La stessa norma stabilisce che dell'assegnazione il giudice tiene conto nel regolare i rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. L'assegnazione può venir meno, tra l'altro, se l'assegnatario non abita più stabilmente nella casa.
Senza figli, la casa non viene assegnata: resta a chi ne ha la proprietà o il titolo, e le questioni sulla comproprietà si risolvono con gli strumenti ordinari, come la divisione.
Abitare in una casa di proprietà significa non dover pagare un affitto: per questo MoCAMfacile considera il valore d'uso degli immobili, stimato con l'affitto presunto, come una risorsa del genitore che ne è titolare, accanto al reddito.
La separazione non modifica il contratto di mutuo: la rata resta dovuta alla banca dagli intestatari, secondo il contratto. Nel calcolo dell'assegno, però, la rata riduce le risorse effettivamente disponibili di chi la paga, e MoCAMfacile ne tiene conto. Le parti possono anche concordare chi pagherà il mutuo in futuro e considerarlo nella determinazione dell'assegno.
Il genitore che dopo la separazione va in affitto sostiene un costo che prima non aveva. Nel calcolo, la parte del canone che serve per ospitare i figli nei giorni in cui stanno con lui è un contributo diretto al loro mantenimento; il resto riduce le risorse a sua disposizione.
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