Quando finisce una convivenza, i figli hanno esattamente gli stessi diritti dei figli di genitori sposati: entrambi i genitori devono mantenerli in proporzione alle proprie risorse, e l'assegno di mantenimento si calcola con gli stessi criteri usati nella separazione e nel divorzio.
Dalla riforma della filiazione (legge 219/2012 e d.lgs. 154/2013) la legge non distingue più tra figli "legittimi" e "naturali": l'art. 315 del codice civile stabilisce che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico. L'art. 337-bis c.c. estende espressamente le regole su affidamento e mantenimento ai procedimenti che riguardano i figli nati fuori dal matrimonio.
Di conseguenza anche per i figli di genitori non sposati valgono i criteri dell'art. 337-ter c.c.: le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura. Li trovi spiegati nella pagina sull'assegno di mantenimento per i figli.
I genitori possono accordarsi su affidamento, tempi di permanenza e mantenimento. Per rendere l'accordo efficace possono chiederne il recepimento al tribunale con un ricorso congiunto oppure, con l'assistenza degli avvocati, ricorrere alla negoziazione assistita, che dalla riforma del processo di famiglia (d.lgs. 149/2022) è utilizzabile anche dai genitori non sposati. Se l'accordo non c'è, decide il tribunale con il rito unificato previsto per tutti i procedimenti di famiglia.
Anche tra genitori non sposati la casa in cui viveva la famiglia può essere assegnata al genitore con cui i figli vivono prevalentemente, tenendo conto prima di tutto del loro interesse (art. 337-sexies c.c.), anche se è di proprietà dell'altro genitore. L'assegnazione ha un valore economico e incide sulla misura dell'assegno: MoCAMfacile la considera come un contributo indiretto del genitore proprietario. Ne parliamo nella pagina su casa familiare, mutuo e affitto.
Tra conviventi non esiste un assegno di mantenimento paragonabile a quello tra coniugi. La legge 76/2016 (art. 1, comma 65) prevede solo che, alla fine della convivenza di fatto, il giudice possa riconoscere all'ex convivente in stato di bisogno, che non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, il diritto a ricevere gli alimenti, per un periodo proporzionato alla durata della convivenza. Per questo, nei casi di fine convivenza, MoCAMfacile calcola solo l'assegno per i figli.
Nell'esempio di fine convivenza con una figlia la madre vive con la bambina in una casa di proprietà del padre: vedi come l'uso della casa entra nel calcolo e quanto vale l'assegno nelle diverse ipotesi.
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